Chi ne ha l'interesse può chiedere l'apostille o la legalizzazione di un documento.
La legalizzazione, che riguarda atti e documenti che devono essere fatti valere all'estero, consiste nell'attestazione da parte dell'Ufficio della qualità e dell'originalità della firma del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille. La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione vengono autenticati tramite l'apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all'art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito o, se il caso lo richiede, l'identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.
Occorre presentare l'atto in originale, la fotocopia del documento di identita' dell'interessato o del delegato e compilare il modulo scaricabile dalla allegata scheda “modulo”.Puo' essere necessario produrre marche da bollo. Nel qual caso sarà comunicato alla consegna dell'atto e le marche dovranno essere prodotte al ritiro.
I tempi di restituzione degli atti sono generalmente di 5 giorni.