ESENZIONI E RIDUZIONI:
Il rilascio del certificato con la sola esenzione dal bollo è richiedibile nei casi elencati dal D.P.R. 642/72,TABELLA B.
OCCORRE PRODURRE IDONEA DOCUMENTAZIONE CHE PROVI TALE DIRITTO.
Per le organizzazioni di volontariato l’esenzione spetta solo per atti connessi allo svolgimento della propria attività non lucrativa e di utilità sociale.
E' necessario che l’Ente “si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Tale circostanza deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo o nello statuto.
PER USO ADOZIONE NON SONO RICHIESTE NE' MARCHE DA BOLLO NE' DIRITTI DI CANCELLERIA
PER I CERTIFICATI AD USO CONCORSO e VOLONTARIATO NON È NECESSARIA LA MARCA DA 16,00 EURO MA SOLO QUELLA DA 3,84 EURO.
Il certificato ad uso EMIGRAZIONE è abolito e sostituito da quello ad uso AMMINISTRATIVO assoggettato all'imposta di bollo (Nota Ministero Giustizia DAG.24/4/2015.0066034.U del 24/04/2015).
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, nei certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: « A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ». Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.